247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”». Che dunque diventa: “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. https://damienvttua.estate-blog.com/26697900/a-secret-weapon-for-avvocato-cassazionista-com-ricorso-cassazione-penale